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Cronaca
02.09.2025 - 10:17
Immagine di repertorio
Una donna, assunta da anni in un’azienda di consulenza assicurativa con sede a Mestre, aveva ottenuto la cosiddetta legge 104 per poter assistere il padre gravemente malato. Nei cinque mesi successivi ha usufruito di sei permessi per assisterlo. Tuttavia, pochi giorni dopo l’ultimo di questi permessi, l’azienda ha disposto il suo trasferimento forzato presso la nuova sede di Vicenza, attivata in un momento di crisi aziendale.
La dipendente si è rifiutata di accettare il trasferimento, opponendosi alla decisione aziendale, che ha poi motivato il provvedimento come necessario per una riorganizzazione interna a fronte di perdite economiche. Di lì a poco è arrivato il licenziamento.
Il tribunale del lavoro di Venezia, con la giudice Chiara Coppetta Calzavara, ha riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, ordinando il reintegro della donna nel suo posto di lavoro e il pagamento di arretrati e contributi, oltre a oltre 9.000 euro di spese legali. La sentenza sottolinea come il trasferimento non potesse essere imposto senza il consenso della lavoratrice, soprattutto considerata la sua situazione personale e l’obbligo di assistenza previsto dalla 104.
L’azienda, che aveva recentemente subito un calo di fatturato nel 2024 e aveva visto dimettersi diversi dipendenti, aveva giustificato l’apertura della nuova sede di Vicenza come risposta alla crisi. Tuttavia, secondo la giudice, non è plausibile aprire nuove filiali in un contesto di difficoltà economiche, né imporre un trasferimento a chi deve assistere un familiare disabile.
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