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Giurisprudenza
10.04.2025 - 14:29
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Con la sentenza numero 40, depositata oggi, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate in merito alla legittimità dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito nella legge 30 luglio 2021, n. 112. Il caso era stato portato all'attenzione della Corte dal Tribunale ordinario di Padova, chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da una cittadina non europea residente in Italia.
La donna, madre di due minori, si era vista negare l’assegno temporaneo per figli minori dall’INPS, in quanto non soddisfaceva i requisiti di cittadinanza o di possesso di un permesso di soggiorno a lungo termine, come stabilito dalla normativa. In particolare, l’articolo contestato richiede che il richiedente l’assegno sia cittadino italiano o straniero con un permesso di soggiorno di lunga durata o di lavoro o ricerca di durata non inferiore ai sei mesi.
Il ricorso riguardava una possibile discriminazione ai danni di una persona che, pur risiedendo regolarmente in Italia e avendo un permesso di soggiorno per richiesta asilo, non rientrava nelle categorie previste dalla legge per ottenere il beneficio. La madre, sostenuta da parte della giurisprudenza, aveva sollevato la questione in base alla possibile violazione dei diritti previsti dall'articolo 44 del Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che tutela la parità di trattamento nei confronti degli stranieri residenti in Italia.
La Corte, nell’esaminare il caso, ha posto l’accento sulle implicazioni di tale restrizione e sulla necessità di garantire l’accesso alle provvidenze a tutti coloro che risiedono legalmente nel paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dallo status migratorio. La decisione potrebbe avere ripercussioni rilevanti nella definizione delle future politiche di welfare, cercando un equilibrio tra la tutela dei diritti dei cittadini e quella dei residenti stranieri in Italia.
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