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Congedo parentale a ore: chiarimenti Inps su modalità, limiti e indennità

Come cambia il diritto per i genitori lavoratori

Congedo parentale a ore: chiarimenti Inps su modalità, limiti e indennità

Foto di repertorio

L’Inps, con la circolare n. 95/2025, ha chiarito le nuove regole relative alla fruizione oraria del congedo parentale, confermando che l’indennità elevata all’80% per un ulteriore mese si applica anche alle modalità frazionate, inclusa quella su base oraria. Si tratta di un ampliamento importante che rafforza la tutela per i lavoratori con figli.

Modalità flessibili e nessuna riduzione del diritto complessivo

Il congedo parentale può essere richiesto in modo continuativo o frazionato, anche su base giornaliera o oraria, senza intaccare il monte complessivo previsto dalla legge. La flessibilità consente ai genitori di conciliare al meglio tempi di lavoro e cura dei figli, ma sempre nel rispetto delle regole contrattuali applicabili sul luogo di lavoro.

Se il contratto collettivo (anche aziendale) disciplina l’uso orario del congedo, valgono le sue indicazioni. In mancanza, si applica la regola generale: si può usufruire del congedo per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero. Ad esempio, un lavoratore che normalmente lavora 8 ore al giorno potrà assentarsi per 4 ore.

Regole e comunicazioni obbligatorie

Il genitore interessato deve informare il datore di lavoro con almeno 5 giorni di preavviso, indicando l’inizio e la fine del congedo. La richiesta va presentata telematicamente all’Inps prima dell’astensione dal lavoro e deve essere ripetuta per ogni periodo richiesto, data la natura frazionabile dell’istituto.

I giorni non lavorativi (domeniche e sabati, in caso di settimana corta) non rientrano nel conteggio né per il diritto né per l’indennità, se il congedo è fruito a ore.

Incompatibilità e copertura contributiva

La fruizione oraria non è compatibile con altri istituti nella stessa giornata, come i riposi per allattamento o il congedo per più figli contemporaneamente. È invece compatibile con i permessi per l’assistenza a familiari con disabilità. In caso di contratto aziendale, possono essere previste regole differenti sulla cumulabilità.

Tutti i periodi di congedo, anche quelli non indennizzati, sono coperti da contributi figurativi. Inoltre, è garantita la possibilità di integrare i contributi per fini pensionistici tramite riscatto o versamenti volontari, assicurando la continuità della posizione assicurativa dei lavoratori.

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