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L’Ordine dei Fisioterapisti smentisce: la Cassazione non limita l’accesso diretto alle cure

L’OFI di Venezia, Padova e Rovigo denuncia una grave distorsione della sentenza n. 6133/2025 da parte di un sito di settore: nessun obbligo di diagnosi medica per i trattamenti fisioterapici in ambito privato

L’Ordine dei Fisioterapisti di Venezia, Padova e Rovigo: "Controlli più severi sugli osteopati"

Presidente dell’Ordine, Angelo Papa

L’Ordine dei Fisioterapisti (OFI) delle province di Venezia, Padova e Rovigo si unisce alla Federazione Nazionale (FNOFI) per condannare la diffusione di notizie distorte a seguito della sentenza n. 6133/2025 della Corte di Cassazione. Secondo quanto riportato inizialmente da un portale di news sanitarie — poi oggetto di una tardiva rettifica — sarebbe stato sancito l’obbligo per i fisioterapisti di operare esclusivamente su diagnosi medica. Una lettura, questa, che l’Ordine definisce fuorviante e lesiva dell’autonomia della professione.

La sentenza in questione, infatti, si riferisce a un caso specifico riguardante una dipendente pubblica che aveva richiesto un congedo per cure legate a un’invalidità civile, senza però fornire la preventiva certificazione del Servizio Sanitario Nazionale. La Corte ha chiarito che per accedere a determinati benefici nel pubblico impiego, come i congedi per motivi terapeutici, è necessario presentare tale certificazione in modo preventivo e da fonti riconosciute pubblicamente. Nessun accenno, quindi, alla legittimità dell’accesso diretto alla fisioterapia in ambito privato.

“Attribuire a questa sentenza un valore generale sulla pratica fisioterapica — spiega Angelo Papa, presidente dell’OFI di Venezia, Padova e Rovigo — è non solo scorretto, ma profondamente dannoso. Si confondono indebitamente i piani giuridici e professionali: quello lavoristico del pubblico impiego e quello clinico-assistenziale della libera professione sanitaria”.

La fisioterapia è una professione sanitaria riconosciuta, autonoma e regolamentata. In ambito privato, l’accesso diretto al fisioterapista da parte del cittadino è pienamente legittimo, senza che sia necessaria una prescrizione medica. Il fisioterapista, infatti, è formato per condurre una valutazione funzionale indipendente, su cui costruisce un percorso assistenziale mirato e responsabile. La collaborazione con altri professionisti sanitari resta importante, ma non è condizione necessaria per iniziare un trattamento.

“Dichiarare il contrario — prosegue Papa — significa disinformare i cittadini, screditare una professione sanitaria riconosciuta e danneggiare le persone che si affidano alle nostre competenze per il miglioramento della salute e della qualità della vita”.

L’Ordine ribadisce con fermezza che nessuna norma, né questa né altre sentenze, ha mai messo in discussione l’autonomia del fisioterapista o il diritto dei cittadini all’accesso diretto. È invece preoccupante che interpretazioni errate e sensazionalistiche, come quella al centro della questione, possano minare la fiducia tra professionisti sanitari e pazienti. Una deriva che l’OFI si impegna a contrastare con chiarezza, trasparenza e responsabilità.

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