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Sentenza gioco d'azzardo
18.07.2025 - 13:52
Terminale POS, foto di repertorio
Una recente sentenza del Tar Veneto ha ribaltato un provvedimento comunale di chiusura temporanea di una sala scommesse a Padova, aprendo un importante precedente sul ruolo dei dispositivi Pos all’interno degli esercizi di gioco. La controversia nasceva dalla decisione del Comune, risalente al 16 ottobre 2024, che aveva ordinato la chiusura dell’attività accusandola di violare la Legge regionale veneta sul gioco d’azzardo. Il motivo? La presenza di un terminale di pagamento elettronico, un Pos, ritenuto dalla Questura e dall’amministrazione cittadina un “terminal multifunzione” che avrebbe consentito – secondo la loro interpretazione – anche il prelievo di contanti o pagamenti destinati al gioco, vietati nei punti di gioco.
Il titolare dell’attività ha contestato la decisione, sostenendo che il Pos è un comune strumento utilizzato esclusivamente per pagare beni e servizi, e che quindi non rientrava nel divieto previsto dalla normativa. Inoltre, ha precisato che la sua attività è un centro scommesse, non una sala giochi, e pertanto non soggetta a certi vincoli della legge regionale.
Nel corso del procedimento, il Comune ha sottolineato la presenza all’interno del locale di 16 apparecchi Vlt e 8 slot machine, elementi che qualificano l’esercizio come sala giochi e ne giustificano la regolamentazione più stringente.
La decisione del Tar Veneto ha accolto il ricorso del titolare della sala scommesse solo sul primo punto: il dispositivo Pos non può essere assimilato a un terminale multifunzione per il gioco, poiché svolge esclusivamente la funzione di pagamento, senza alcuna possibilità di abilitare giochi o erogare contanti destinati alle scommesse. Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento comunale ritenuto basato su un’errata qualificazione del Pos, sottolineando come l’estensione analogica del divieto anche a questo tipo di dispositivi non possa trovare fondamento nel principio di tassatività previsto dalla legge.
Rimane invece confermata la qualificazione dell’esercizio come sala giochi per la presenza delle macchine da gioco, con tutte le conseguenze normative del caso.
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