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08.07.2016 - 06:33
Facciamo un po’ di chiarezza circa la questione di cui si è fatto un gran parlare l’anno scorso, ovvero la notizia che ben 767 Funzionari dell’Agenzia delle Entrate (e, in minor misura, di altre amministrazioni) erano Dirigenti detti – con un certo eccesso - “falsi”. La Corte Costituzionale con la sentenza nr. 37 del 2015 aveva dichiarato illegittima la nomina di alcuni Dirigenti, chiamati ad esercitare le funzioni dirigenziali in modo ripetuto senza concorso, con la conseguenza che questi funzionari sono stati dichiarati decaduti. Il quesito giuridico era dunque quello della sorte degli atti (nel caso che qui interessa: gli atti di accertamento) sottoscritti da detti Dirigenti. Ebbene, con una serie di sentenze del novembre 2015 (le nr. 22800; 22803; 22810 9.11.2015), la Corte di Cassazione ha precisato che la carenza di qualifica dirigenziale nel soggetto sottoscrittore degli atti di accertamento fiscali non è in sé causa di nullità. L’atto può essere validamente sottoscritto se la firma proviene da soggetto di carriera direttiva (ma non necessariamente dirigenziale) che sia il Capo dell’ufficio o che sia validamente da costui delegato.
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