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Il governo vara l'autonomia differenziata: cosa bisogna sapere

Dopo le polemiche e prima dei ballottaggi il Governo vara l'autonomia differenziata: ecco in cosa consiste e come funziona

Autonomia differenziata bandiere secessioniste

deputati italiani mostrano varie bandiere secessioniste

Dopo l'approvazione in Senato, la maggioranza alla Camera ha concesso il via libera definitivo al ddl Calderoli, con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un'unica astensione. Il disegno di legge, articolato in 11 articoli, stabilisce le procedure legislative e amministrative necessarie per definire le intese tra lo Stato e le Regioni che richiedono l'autonomia differenziata nelle 23 materie delineate nel provvedimento. Ecco di cosa tratta nello specifico:

Il disegno di legge sull'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, noto come Ddl Calderoli, rappresenta una proposta legislativa volta a implementare la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. Nei suoi undici articoli, delinea le modalità legislative e amministrative per applicare il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, stabilendo le intese tra lo Stato e le Regioni che richiedono autonomia differenziata in 23 materie specifiche. Ecco i punti salienti del disegno di legge:

Le richieste

  • Le richieste di autonomia devono essere avanzate dalle Regioni, previo consulto con gli enti locali.
  • L'iniziativa deve provenire dalla Regione interessata, secondo le proprie modalità statutarie.
  • Ogni Regione può richiedere autonomia in una o più materie e funzioni, avviando successivamente il negoziato con il governo per definire un accordo preliminare.

Le materie

  • Le 23 materie per cui si può richiedere autonomia comprendono settori quali: Tutela della Salute, Istruzione, Sport, Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero.
  • Quattordici di queste materie sono regolate dai Livelli Essenziali di Prestazione (LEP).

Determinazione dei LEP

  • L'autonomia è subordinata alla determinazione dei LEP, che stabiliscono il livello minimo di servizio uniforme su tutto il territorio nazionale.
  • I costi e i fabbisogni standard saranno determinati a partire dalla ricognizione della spesa storica dello Stato in ciascuna Regione nell'ultimo triennio.

Principi di trasferimento

  • L'articolo 4 stabilisce che il trasferimento delle funzioni sarà concesso soltanto dopo l'individuazione dei LEP e nei limiti delle risorse disponibili nella legge di bilancio.
  • Senza i LEP e il loro finanziamento esteso a tutte le Regioni, non si procederà con l'autonomia.

Cabina di regia

  • Sarà istituita una cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti e assistita da una segreteria tecnica, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.
  • Questa cabina avrà il compito di effettuare una ricognizione del quadro normativo per ciascuna funzione amministrativa statale e regionale, individuando le materie riferibili ai LEP sui diritti civili e sociali.

I tempi

  • Il governo dovrà emanare decreti legislativi entro 24 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge per determinare i LEP.
  • Stato e Regioni avranno 5 mesi per raggiungere un accordo una volta avviato il negoziato.
  • Le intese potranno avere una durata fino a 10 anni, rinnovabili, o concludersi con un preavviso di almeno 12 mesi.

Clausola di Salvaguardia

  • L'undicesimo articolo della legge in esame estende la propria applicazione anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, includendo una clausola di salvaguardia che consente l'esercizio del potere sostitutivo del governo.
  • Il governo ha la facoltà di sostituirsi agli organi regionali e locali in caso di mancata attuazione di trattati internazionali, normativa comunitaria, gravi pericoli per la sicurezza pubblica, o per salvaguardare l'unità giuridica ed economica del Paese.

Gli Ordini del Giorno di Forza Italia

  • Prima dell'approvazione definitiva, la Camera dei deputati ha accolto quattro ordini del giorno presentati da Forza Italia. Tali ordini prevedono la sospensione dei negoziati fino alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) mediante una legge delega.
  • È stata inserita la necessità di elaborare una relazione tecnica riguardante l'impatto finanziario dei decreti legislativi connessi alle intese.
  • È stato richiesto uno studio sull'impatto del trasferimento di competenze non contemplate dai LEP, da presentare alle Camere.
  • Si prevede l'applicazione rigorosa della facoltà del Consiglio dei Ministri di limitare le materie oggetto di intesa.
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