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Lavoro occasionale in agricoltura, dal 2026 le regole diventano definitive

La legge di Bilancio mette a regime la disciplina: limite di 45 giornate annue, platea definita di lavoratori e nuove regole su sanzioni e comunicazioni

Lavoro occasionale in agricoltura, dal 2026 le regole diventano definitive

Foto di repertorio

Dal 2026 il lavoro occasionale in agricoltura esce dalla fase sperimentale ed entra a pieno titolo nel sistema normativo. Con l'articolo 1, comma 156, della legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore ha infatti reso strutturale la disciplina che negli ultimi anni era stata introdotta in via transitoria e più volte prorogata.

La norma stabilizza quanto già previsto inizialmente dalla legge di Bilancio 2023 per il biennio 2023-2024, poi esteso anche al 2025, confermando un impianto pensato per rispondere alle esigenze di stagionalità del settore agricolo senza snaturare le tutele del lavoro subordinato.

Il perimetro resta quello delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, riferite ad attività stagionali e con un limite massimo di 45 giornate annue per ciascun lavoratore. Un tetto che riguarda le giornate di effettivo lavoro, mentre la durata complessiva del contratto può estendersi fino a 12 mesi. Il superamento della soglia delle 45 giornate comporta, come già previsto dalle modifiche introdotte nel 2024, la trasformazione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato.

Resta centrale anche la definizione dei soggetti che possono essere impiegati. Le prestazioni occasionali sono consentite a lavoratori che, con l'eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Rientrano in questa categoria disoccupati e percettori di ammortizzatori sociali, pensionati di vecchiaia o anzianità, giovani sotto i 25 anni regolarmente iscritti a percorsi scolastici o universitari, nonché detenuti o internati ammessi al lavoro esterno o in regime di semilibertà.

L'utilizzo di lavoratori diversi da quelli previsti espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative comprese tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolare, salvo il caso in cui la violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione. Cambia invece il regime sanzionatorio per l'omessa comunicazione al Centro per l'impiego: in questo caso non si applica più la sanzione specifica, ma, se ne ricorrono i presupposti, la cosiddetta “maxi sanzione” per lavoro nero, oppure una sanzione amministrativa ridotta.

Sul fronte economico, il compenso per il lavoro agricolo occasionale resta esente da imposizione fiscale ed è determinato sulla base dei contratti collettivi nazionali e provinciali di settore. La retribuzione viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro e non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate annue, risultando inoltre cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico.

Infine, sul piano degli adempimenti, la legge introduce una semplificazione significativa: l'iscrizione dei lavoratori occasionali nel libro unico del lavoro può avvenire anche in un’unica soluzione, alla scadenza del rapporto, mentre i compensi possono essere erogati con cadenza flessibile, settimanale, quindicinale o mensile.

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