La manovra finanziaria 2021, oltre a prorogare la disciplina agevolativa per un altro anno, innalza la soglia massima di spese su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare
Bonus mobili 2021
In cosa consiste e a chi spetta
L’agevolazione, per la quale la legge di bilancio ha disposto la proroga al 2021, consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fi siche pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il beneficio, dunque, spetta a chi già fruisce delle detrazioni per lavori di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”), con la conseguenza che, se, ad esempio, la ristrutturazione dell’immobile è pagata solo da uno dei due coniugi mentre all’arredo provvede l’altro, nessuno dei due ha diritto al “bonus mobili”. Per gli acquisti effettuati nel 2021, la detrazione spetta - come già ricordato - soltanto se l’intervento edilizio è iniziato
dopo il 31 dicembre 2019. Per il 2021, lo sconto Irpef del 50% va calcolato su un importo massimo di 16mila euro (il tetto, fi no allo scorso anno, era fi ssato a 10mila euro), a prescindere dal costo della ristrutturazione, che può quindi essere anche inferiore. Il tetto va riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edifi cio oggetto di ristrutturazione; pertanto, se si effettuano lavori di ristrutturazione su più immobili, il benefi cio spetta più volte. Per gli acquisti fatti nel 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020 oppure iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, nel limite di 16mila euro bisogna considerare anche le spese sostenute nel 2020 per le quali si è già fruito del bonus. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e, contrariamente a quanto previsto per il “bonus ristrutturazioni”, non si trasferisce né se il contribuente muore né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento edilizio. Pertanto, se questo è venduto prima che si sia esaurito il periodo di fruizione della detrazione, le quote non ancora utilizzate potranno essere sfruttate da chi ne aveva acquisito il diritto.
I beni agevolabili
La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici nuovi. Questi ultimi, se si tratta di apparecchiature per le quali è prevista l’etichetta energetica, devono essere di classe non inferiore alla A+ (alla A, in caso di forni e lavasciuga). È agevolato anche l’acquisto di elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo. Tra i mobili ammissibili rientrano letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, credenze, comodini, materassi, apparecchi di illuminazione. Niente bonus, invece, per l’acquisto di porte, pavimentazioni (come il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sono agevolabili frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Per quanto riguarda gli elettrodomestici, sono agevolabili frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Acquisto dei beni solo dopo aver iniziato i lavori
Per accedere al bonus la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto dei beni agevolabili. La circostanza può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; nel caso di interventi per i quali non sono previsti titoli abilitativi o comunicazioni, è suffi ciente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Invece, se i beni sono destinati a un’unità appartenente a un edifi cio interamente ristrutturato da un’impresa immobiliare o da una cooperativa edilizia, per data di inizio lavori si intende quella di acquisto o di assegnazione dell’appartamento. In ogni caso, non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
(Fonte: Agenzia delle Entrate – FiscoOggi)