Bonus mobili, seconda parte: la manovra finanziaria 2021, oltre a prorogare la disciplina agevolativa per un altro anno, innalza la soglia massima di spese su cui calcolare il beneficio per singola unità immobiliare
Bonus mobili 2021
Gli interventi che fanno scattare l'ok al Bonus Mobili
Costituisce presupposto per fruire della detrazione in esame la realizzazione di interventi edilizi sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifi ci residenziali, in funzione degli acquisti fi nalizzati all’arredo, rispettivamente, delle singole abitazioni e delle parti comuni (guardiole, appartamento del portiere, sala per riunioni condominiali, lavatoi, eccetera). Pertanto, i lavori sulle parti comuni non consentono ai singoli condomini di fruire del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo della propria unità immobiliare.
Queste le tipologie di interventi che permettono di accedere anche al “bonus mobili”:
• manutenzione straordinaria su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, la costruzione di scale interne, l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la sostituzione di tramezzi interni, interventi fi nalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia) • restauro e risanamento conservativo su singoli appartamenti (ad esempio, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti) • ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti (ad esempio, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, l’apertura di nuove porte e fi nestre) • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ovvero da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile • manutenzione ordinaria (ad esempio, la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti o di infi ssi esterni, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di tegole e il rinnovo delle impermeabilizzazioni, la riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, la riparazione delle grondaie o delle mura di cinta), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifi ci residenziali. Non danno diritto al “bonus mobili” gli interventi di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti, gli interventi finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che non siano anche inquadrabili tra gli interventi di cui all’elenco precedente), la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
Gli adempimenti da osservare
Per usufruire del “bonus mobili”, è richiesto che l’acquisto dei beni agevolabili (incluse le spese di trasporto e montaggio) avvenga con bonifi co bancario o postale oppure con carta di debito o credito; è escluso, pertanto, l’utilizzo di assegni, contanti o altri mezzi di pagamento. In caso di fi nanziamento, la società che lo eroga deve attenersi a tali modalità e fornire all’interessato copia della ricevuta del pagamento; in questa ipotesi, la spesa si considera sostenuta nell’anno in cui la fi nanziaria effettua il pagamento. Invece, per gli acquisti con carta di credito o di debito, la data di pagamento è rappresentata dal giorno di utilizzo della carta (è riportata nella ricevuta della transazione) e non da quello di addebito sul conto corrente.
Occorre, poi, conservare (ed esibire a richiesta degli uffici):
• ricevuta del bonifi co ovvero, per i pagamenti con carta di credito o debito, ricevuta dell’avvenuta transazione •documentazione di addebito sul conto corrente • fatture (o scontrini), riportanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati. Se nello scontrino non è indicato il codice fi scale dell’acquirente, il bonus spetta ugualmente qualora il documento contenga le prescritte informazioni sui beni acquistati e sia riconducibile al titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora). Infine, è previsto che gli acquisti di elettrodomestici ammessi alla detrazione siano comunicati telematicamente, nei successivi 90 giorni, all’Enea, ossia l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Tuttavia, il mancato o tardivo invio della comunicazione non comporta la perdita del diritto al bonus. (Fonte: Agenzia delle Entrate – FiscoOggi)
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