Nonostante la giurisprudenza italiana in materia sia consolidata fin dal 1998 e confermata dalle più recenti sentenze, pochi datori di lavoro si appellano al diritto di rivalsa, il risarcimento nel caso in cui un loro dipendente sia stato vittima di un incidente stradale. A giocare un ruolo chiave nella sostanziale rinuncia ad un diritto acclarato è la scarsa conoscenza della normativa e dei verdetti dei tribunali di ultimo grado. Eppure la fattispecie è frequente: se il lavoratore di un’azienda viene coinvolto in un sinistro stradale, in caso di danni fisici resterà assente dal lavoro per malattia. Nel caso in cui il dipendente sia vittima e non responsabile dell’incidente (ovvero a causarlo sia stato il conducente dell’altro veicolo), l’INPS pagherà parte dello stipendio e poi si rivarrà sull’assicurazione del responsabile. Nel contempo il datore di lavoro dovrà sostenere i costi che maturano per il suo dipendente senza avere la prestazione lavorativa dello stesso. Cosa dice la legge? La sentenza de 12 novembre 1988, nr. 6132, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilisce che il datore di lavoro- esattamente come l’INPS - ha diritto di richiedere il risarcimento all’assicurazione del responsabile del sinistro. Lo stesso pronunciamento della Cassazione prevede in questi casi due anni di prescrizione. Ciò significa che l’azienda può richiedere il risarcimento per tutti i casi accaduti negli ultimi due anni. Precisamente, la sentenza 6132/1988 della Cassazione stabilisce che: “Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato. E’ altresì vero che non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. Da una recente indagine a campione risulta che circa l’80% delle imprese non esercita l’azione di rivalsa in caso di assenza di dipendenti per fatti imputabili a terzi. Ciò causa una perdita complessiva stimabile in 50 milioni di euro ogni anno. Infortunistica SCUDO, con la professionalità e l’esperienza acquisita in decenni di attività è a Vostra disposizione per esaminare eventuali danni riportati negli ultimi due anni e ottenere quindi il ristoro di compensi professionali erogati ai dipendenti anche durante il periodo di assenza per colpe di terzi. Scudo Infortunistica di Germana Mozzato, Patrocinatore Stragiudiziale Professionista del risarcimento via Cristoforo Colombo, 42 - Chioggia (Ve) - Tel. 041 490774 - mail info@scudoinfortunistica.it - web: www.scudoinfortunistica.it
Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter