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Diritto al riposo lavorativo nelle festività: cosa dice la Corte di Cassazione

diritto al riposo
diritto al riposoIl diritto al riposo non ha soltanto la funzione di ristoro delle energie psicofisiche del lavoratore, ma anche quello della fruizione di un tempo libero ‘qualificato’, tale da consentire al lavoratore lo sviluppo della propria personalità, dei rapporti familiari e dei rapporti sociali. Occorre innanzitutto precisare che secondo il D. Lgs. n.66/2003 all’art.9 si prevede che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica. E’ però altresì previsto che il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni: ne consegue che è consentita la prestazione lavorativa anche per più di sei giorni consecutivi, basta non superare il numero di 14 giorni consecutivi di lavoro. Tale regola non è applicabile in alcune tipologie di lavoro. L’individuazione di tale giorno di riposo è rimessa al datore di lavoro nell’ambito dei suoi poteri di organizzazione dell’impresa, sempre tendo conto però che tale individuazione deve rispondere a criteri di ragionevolezza e non può essere dettata da intenti punitivi o comunque idonei a creare particolare disagio al lavoratore. Altre giornate di riposo sono individuate nella cosiddette “festività civili e religiose”, specificamente individuate dalla legge, e riguardano i giorni del 1° e 6 gennaio il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 il 25 e il 26 dicembre. Si è fino ad oggi ritenuto che anche in occasione di tali festività il datore di lavoro, per comprovate ragioni organizzative, potesse unilateralmente prevedere attività lavorativa, salvo recupero del riposo da parte del lavoratore. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n.16592 del 7 agosto 2015) ha invece ritenuto che per quanto riguarda le “festività civili e religiose” il lavoratore ha un diritto assoluto all’astensione dal lavoro, per cui il datore non può pretendere che il lavoratore presti la sua attività in quei giorni, salvo non vi presti implicito o esplicito consenso. E’ evidente che tale decisione, se seguita da altre conformi, è destinata ad incidere profondamente nel regime dei rapporti di lavoro, soprattutto nell’ambito di settori quali la grande distribuzione e il settore commerciale in genere. Avv. Piero GALLIMBERTI - B.S.Giovanni – via Matteotti n.1115/A - 30015 - Chioggia (VE) Tel. 041-5542025 fax 041-5541511 - Cell.3296273511 - PEC: piero.gallimberti@venezia.pecavvocati.it
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