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09.08.2016 - 09:16
Dopo aver spiegato le principali caratteristiche della privazione del ruolo genitoriale che si possono verificare per fatto e colpa di uno dei genitori, prenderemo ora in considerazione gli strumenti per limitare gli effetti pregiudizievoli derivanti da detta privazione. Si distinguono così tra: Strumenti preventivi; Rimedi e sanzioni; Punizione e riparazione. I primi consistono in strumenti ai quali i genitori possono accedere per gestire al meglio, nel futuro, i rapporti reciproci ed i rapporti con i figli. Nel corso del giudizio per separazione o divorzio il giudice, se ne ravvisa l’opportunità, con il consenso delle parti, può adottare i provvedimenti di cui all’art. 337-ter c.c., consentendo ai coniugi di avviare un percorso di mediazione, per raggiungere un accordo, o acquisire gli strumenti dialogici e della comunicazione reciproca, diretta ad assicurare la gestone equilibrata, ed il più possibile armoniosa, dei rapporti tra di loro e con i figli. I secondi ricorrono nelle ipotesi in cui la privazione del ruolo genitoriale assuma i contorni di fattispecie di natura penale, ossia quando il comportamento rientri nell’ipotesi di reato prevista e sanzionata dall’art. 388 c.p.: la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. L’art. 388 c.p. II comma, punisce la condotta consistente nell’eludere l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, relativo all’affidamento di minori. L’elusione deve consistere nell’impedimento alla frequentazione, ed allo scambio relazionale-affettivo tra genitore e figlio. Da tenere ben presente che l’art. 388 c.p. ritiene che, la condotta omissiva, debba ritenersi tale anche quando il genitore non effettui quell’opera di stimolo con il figlio volta a far si che il bambino, se riluttante, si convinca a seguire l’altro genitore. Va da sé che il comportamento omissivo del genitore deve essere ripetuto nel tempo non potendo certo un singolo episodio essere considerato commissione di reato. I terzi strumenti riparatori in sede civili, prevedono 4 fattispecie: provvedimenti di cui all’art. 709 ter II comma c.p.c. Sono previste misure di carattere sanzionatorio/riparatorio dipendenti dalla gravità del comportamento: l’ammonizione, consistente in un richiamo formale al genitore autore della condotta che impe- disca la bigenitorialità; il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, in favore del minore nell’ipotesi in cui il comporta- mento tenuto provochi un danno, non di natura patrimoniale, ma di natura morale, biologico o esistenziale al minore; risarcimento del danno a carico di uno dei genitori in favore dell’altro ; paga- mento di una sanzione amministrativa pecuniaria, in favore del- la cassa delle ammende; modifica dei provvedimenti sull’affido provvedimento applicato nei casi più gravi.
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