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Moto troppo veloce? Automobilista condannato per omicidio colposo 

cartello incidente
cartello incidentePer la cassazione è vero che il motociclo correva oltre il limite, ma l’automobilista non ha fatto nulla per evitare l’impatto. Sentiamo il principio sancito dalla Cassazione, con Sentenza n° 25927 del 05 giugno 2015, depositata il 19 ( sezione quarta Penale ) è prevedibile che un motociclista su una moto di grossa cilindrata proceda a elevata velocità in una Strada Provinciale. Anche se questa ha limiti bassi, come se si fosse in Città. Quindi, l’automobilista (ma l’utente della strada in generale) deve sempre e comunque procedere con la massima prudenza, ben attento a qualsiasi tipo di insidia, che può essere costituita da un’infrazione altrui. Quindi, scatta l’omicidio colposo, dovuto a imprudenza, imperizia, negligenza. I FATTI: A un automobilista era stato contestato di aver causato la morte di un motociclista. L’imputato, con la sua auto, percorreva una strada Provinciale, si fermava a ridosso della linea di mezzeria, con l’indicatore acceso, per immettersi in un’area di servizio per fare rifornimento di carburante. Non si avvedeva, però, del sopraggiungere in direzione di marcia opposta della moto condotta a velocità eccessiva: l’automobilista iniziava la manovra di svolta a sinistra, provocando la collisione e la morte del motociclista. Dopo aver perso il primo e secondo grado, ricorreva per cassazione, dichiarandosi innocente. LA DIFESA: L’imputato si sarebbe trovato nella concreata ed assoluta impossibilità di prevedere il sopraggiungere della moto. Solo la elevata velocità del motociclo avrebbe determinato l’incidente, visto che l’automobilista non poteva vedere la moto, in quanto nel momento in cui aveva calcolato di poter effettuare la svolta, era coperto da un’altra macchina che precedeva a velocità moderata. Osservava la difesa vista l’impossibilità di prevedere il sopraggiungere della persona offesa, non vi era nessuna condotta negligente da parte dell’imputato. IL NO DELLA CASSAZIONE: Gli ermellini sono chiari, l’avvistamento reciproco dell’automobilista fermo in procinto di girare a sinistra da parte della vittima e del motociclista da parte dell’imputato “era esigibile solo ponendo l’ordinaria attenzione e la minima diligenza”- Insomma, bastava, un minimo di attenzione, pertanto, il ricorso viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Studio Trevisan di Trevisan Susanna info.trevisan@libero.it
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