Intraprese misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e in materia di trasporti
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione
Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca
Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Enrico Giovannini e del
Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.
Le novità per il mondo della Scuola e dell’Università: a lezione con la mascherina
Nell’anno scolastico 2021-2022,
l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria
sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. In linea con l’avviso del
Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime: è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti; è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°. Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il
green pass.
Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.
Novità anche per i trasporti
Sempre a partire dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai
mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra
trasporti di medio-lunga percorrenza e
trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione. In base a questa suddivisione sarà
consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
Aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’utilizzo degli
altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio. L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
Infine delle indicazioni che andranno a riguardare anche gli eventi sportivi
Per questa categoria, per gli eventi
all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi
al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%. Enrico Caccin