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Credito d’imposta al 20% per i carburanti alle imprese agricole

Il D.L. 42/2026 introduce una misura per alleggerire il peso del caro energia

Credito d’imposta al 20% per i carburanti alle imprese agricole

Foto di repertorio

Per fronteggiare l’aumento dei costi energetici che ha messo a dura prova il settore agricolo, il Decreto Legge 42/2026 introduce un credito d’imposta del 20% sulle spese sostenute per l’acquisto di carburanti destinati all’attività agricola. Con uno stanziamento iniziale di 30 milioni di euro per il mese di marzo, questa misura intende offrire un aiuto concreto alle imprese agricole, da sempre vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi dei combustibili.

Beneficiari e ambito di applicazione

Il credito d’imposta è destinato alle imprese agricole come definite dall’art. 2135 del Codice Civile, e comprende tutte le forme giuridiche, dalle aziende individuali alle cooperative agricole. La misura è valida per le spese documentate, relative all’acquisto di carburanti utilizzati per i mezzi agricoli come trattori e macchinari impiegati in lavorazioni nei campi o in attività di allevamento.

Per poter accedere al beneficio, le spese devono essere comprovate da fatture elettroniche e il pagamento deve avvenire tramite modalità tracciabili, rispettando le normative fiscali in materia di agevolazioni. La compensazione del credito avverrà esclusivamente tramite il modello F24, senza limiti imposti dalla normativa ordinaria, favorendo così un rapido utilizzo della misura.

Implicazioni contabili e fiscali

Il credito d’imposta dovrà essere registrato nei conti secondo i principi contabili nazionali, risultando come un contributo in conto esercizio che avrà un effetto positivo sul risultato economico delle imprese. Tuttavia, le imprese dovranno fare attenzione a non cumulare questo credito con altre agevolazioni sulle stesse spese, per evitare violazioni della normativa fiscale.

Inoltre, per garantire la conformità alle normative europee sugli aiuti di Stato, le imprese beneficiarie dovranno verificare i massimali applicabili e l’eventuale compatibilità con altri aiuti già ricevuti, in particolare nell’ambito dei regimi de minimis o del quadro temporaneo di crisi.

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