giovedì, 25 Aprile 2024
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Assegni familiari: a chi spettano in caso di separazione o divorzio

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assegni familiariCon la presente uscita, come fatto in precedenza, intendo affrontare una tematica sottoposta di recente alla mia attenzione, ovvero quella relativa agli assegni familiari percepiti da uno dei coniugi in caso di separazione e divorzio ed alla loro spettanza in tali ipotesi.

In primis occorre innanzitutto precisare che esistono due categorie di assegni familiari; ovvero quelli percepiti dal lavoratore dipendente a favore dei figli minori, con funzione di sostegno per la famiglia, e quelli invece percepiti dal lavoratore dipendente per il coniuge a carico, che rispondono alla funzione di permettere al lavoratore di far fronte ai suoi doveri di mantenimento ex art. 143 e 156 c.c., i quali proprio in ragione della loro diversa funzione in occasione dei procedimenti di separazione e/o divorzio, vengono trattati in maniera diversa.

Per quanto concerne la questione degli assegni familiari percepiti per il coniuge, se in sede di separazione e/o divorzio nulla sia stato stabilito, deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata, (Cassazione civile nn. 12770/2013- 25707/2011 –  5060/2003) di talché il coniuge beneficiario potrà solo limitarsi ad esperire azioni dirette ad ottenere l’adempimento del versamento del contributo al mantenimento, qualora questo non venga versato.

Diverso è, invece, il caso degli assegni familiari a favore dei figli minori.

Per tali contributi, si precisa che nell’ambito delle procedure di separazione e/o divorzio, giusta previsione dell’art.  211 L. 151/1975, gli assegni familiari percepiti a favore di figli, spettano al solo coniuge a cui i figli sono affidati, sia che sia ciò gli derivi da un suo proprio rapporto di lavoro dipendente sia che, per contro, il titolare sia l’altro coniuge, e ciò anche se, come del resto capita oramai nella maggior parte dei casi, sia stato disposto in sede di procedimento l’affido condiviso ad entrambi i coniugi.

Ciò implica pertanto che il coniuge collocatario, ovvero colui con il quale il figlio minore coabita in maniera prevalente, legittimato a percepire i suddetti assegni, in caso di mancata previsione in sede di separazione e/o divorzio di tale attribuzione, ha diritto di agire nei confronti dell’altro coniuge al fine di ottenere il rimborso delle somme indebitamente trattenute dall’altro coniuge ed a lui stesso non versate (ordinanza Trib. Nocera Inferiore 9.10.2013) nel termine prescrizionale decennale.

Il coniuge, pertanto, che a sua volta non provvede al versamento degli indicati assegni familiari, si espone non solo sotto il profilo civilistico all’azione indicata, ma anche alla responsabilità penale per il reato di appropriazione indebita, avendo egli stesso trattenuto denaro, non proprio, ma dell’altro genitore per conto del quale ha percepito le indicate somme.

Avv. Cristiana Volpe – Viale Marco Polo 168/D int. 76 – 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041.5610012 – Fax 041.5541381 – E-mail cristiana16@alice.it

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