giovedì, 25 Aprile 2024
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Il Danno biologico nel diritto italiano

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fratturaIl danno biologico, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico (fratture, ferite, ecc.) o psichico (ansia, stress, ecc.) che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell’art. 2059 del codice civile. Tra i casi rientranti nella sfera del danno biologico ci sono: i danni all’aspetto esteriore della persona, la riduzione della capacità dell’individuo nel relazionarsi con gli altri e la perdita di opportunità di lavoro.

E’ compito del medico legale esaminare con compiutezza il danneggiato e descrivere la natura e l’entità delle lesioni riportate dal soggetto, valutare la durata dell’ inabilità totale e parziale, indicare la percentuale di invalidità permanente riscontrata, verificare la sussistenza di danni estetici, valutare le eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto e valutare la congruità delle spese mediche sostenute e di quelle eventualmente da sostenere. Il danno biologico, derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si suddivide in due categorie: Danno di lieve entità (lesioni micropermanenti con invalidità compresa tra 1 e 9 punti percentuali).

Danno di grave entità (lesioni macropermanenti con invalidità superiore ai 9 punti percentuali). L’entità del risarcimento da danno biologico dipende essenzialmente da due fattori: l’età del danneggiato e il grado percentuale di invalidità riscontrato. L’invalidità può essere permanente (calcolata in punti percentuali) e/o temporanea (calcolata in giorni di invalidità totale e parziale). Per il calcolo del danno biologico vengono utilizzate delle tabelle specifiche.

Avv . Alberto Ferri

Email – avv.ferri@gmail.com

 

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