giovedì, 25 Aprile 2024
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Contratto di comodato di bene immobile: una finalità familiare

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comodato bene immobilePrendendo spunto da due recenti pronunce della Cassazione (n°2506/16 e n°1666/16) si segnala la differenza di disciplina, soprattutto per gli effetti che ne conseguono, del contratto di comodato di bene immobile a seconda che nello stesso vi sia o meno un termine di durata ovvero vi sia o meno la specificazione dello scopo per cui la casa è consegnata (o l’utilizzo sia, comunque, ricavabile dall’uso effettuato).

Ciò in quanto il comodato di immobile viene sempre più utilizzato al fine di sopperire ad una esigenza abitativa temporanea ovvero quale soluzione abitativa per le coppie. Orbene, la questione che si è più volte posta, tenuto conto che in caso di crisi della coppia con figli minori l’immobile viene abitualmente assegnato al genitore affidatario dei figli, è quella di verificare quando il proprietario del bene immobile dato in comodato (per lo più parente del genitore non affidatario) possa richiedere la sua restituzione o quando, invece, il coniuge affidatario possa mantenerne l’utilizzo. In sostanza, il proprietario del bene può recedere dal contratto di comodato e rientrare in possesso del bene in seguito alla crisi della coppia? In questi casi si deve distinguere tra il comodato a termine (o con indicazione della finalità d’uso per la quale era stata fatta l’assegnazione) disciplinato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. ed il c.d. comodato precario disciplinato dall’art. 1810 c.c. relativo al “comodato senza determinazione di durata”.

Nel primo caso, comodato di immobile a termine o pattuito per una sua specifica destinazione d’uso (esigenze abitative familiari), il comodante proprietario del bene può chiederne la restituzione immediata, nell’ipotesi di separazione dei coniugi, solo in caso di sopravvenienza di un suo urgente ed imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma 2). Necessità quest’ultima che sarà, comunque, valutata dal Tribunale circa la sua effettiva sussistenza. Nel secondo caso, invece, disciplinato dall’art. 1810 c.c. e connotato dalla mancata pattuizione di un termine (e con l’impossibilità di ricavarlo dall’utilizzo cui è destinata la casa), il proprietario dell’immobile può richiedere l’immediato rilascio del bene all’occupante in quanto la cessazione del vincolo è rimessa, esclusivamente, alla sua volontà. Non potendosi successivamente opporre uno specifico utilizzo del bene non inizialmente specificato. In questi casi il comodatario è tenuto, suo malgrado, alla restituzione immediata del bene.

Avv. Nicola Carpenedo-Studio Legale Rossetti – via del Boschetto 5 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041-5542084 – Fax 041-492898 – avv.carpenedo@libero.it

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