venerdì, 26 Aprile 2024
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Il rimborso delle spese straordinarie per il figlio da parte del coniuge affidatario

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Mantenimento-figliIl principio di bi-genitorialità ed il correlato affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori (ex coniugi) non determina la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il previo consenso di entrambi i genitori così escludendo, invece, quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’effettivo interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle, nella fattispecie qui in esame, conseguenti alla scelta dell’Università più adatta agli studi universitari del figlio) a meno che le stesse siano incompatibili con le condizioni economiche dei genitori stessi.

Questo è, in sintesi, il principio di diritto ribadito di recente dalla Cassazione nella pronuncia qui in esame (sentenza della Cassazione n°12013/16) che ha, inoltre, anche affermato come non sia necessario, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto ad effettuare la spesa e ad avere il contributo economico straordinario da parte dell’altro genitore, adire, in via preventiva, il Giudice per ottenere l’autorizzazione negata dall’altro genitore.

Ciò in quanto è riconosciuto al genitore dissenziente, nel successivo giudizio di rimborso delle spese già effettuate eventualmente promosso dall’altro genitore, il diritto di far valere ed accertare la non corrispondenza della spesa ad un interesse rilevante per il figlio beneficiario e la sua non sostenibilità economica in relazione alle condizioni reddituali dei genitori, cercando così di ottenere l’esonero dall’invocato obbligo di rimborso della spesa pro quota.

In tale materia, infatti, per il diritto al rimborso delle spese straordinarie effettuate dal coniuge affidatario vale il principio generale della tutela del superiore interesse del minore.

Da ciò ne discende che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese stesse all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa effettuata rapportata alle condizioni economiche dei genitori stessi.

Per contro, non può considerarsi rilevante il regime di affidamento condiviso al fine della preventiva necessaria condivisione di ogni spesa perché, diversamente, si andrebbe a determinare una compressione ed una soppressione del diritto di scelta in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli.

Avv. Nicola Carpenedo-Studio Legale Rossetti – via del Boschetto 5 30015 Chioggia (VE) – Tel. 041-5542084 – Fax 041-492898 – avv.carpenedo@libero.it

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