Tizio instaurava il procedimento di divorzio contenzioso nei confronti di Caia, da cui era separato da molti anni. Successivamente, i coniugi raggiungevano l’accordo sulle condizioni di divorzio, in particolare la moglie accettava la cifra che il marito le offriva a titolo di assegno divorzile. Dopo qualche mese, però, Caia si accorgeva che Tizio le aveva nascosto dei redditi. Le dichiarazioni mendaci di Tizio, infatti, avevano indotto in errore Caia, che a condizioni diverse non avrebbe concluso l’accordo divorzile. In un altro caso, la moglie aveva prestato il suo consenso alla separazione, solo perché intimorita dalle minacce del marito. In casi simili, è possibile ottenere l’annullamento dell’accordo di separazione o divorzio, in quanto affetto da vizi del volere, come le dichiarazioni false di un coniuge o la violenza di una parte nei confronti dell’altra. In questi casi, occorre rivolgersi al giudice ordinario, che valuti l’esistenza dei vizi della volontà.
L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla firma dell’accordo avvenuta davanti al Presidente del Tribunale, ai sensi della L. 898/1970. Nel 2014, è intervenuto il decreto legge n. 132, che ha semplificato le procedure di separazione e divorzio, prevedendo la negoziazione assistita, firmata innanzi ai rispettivi avvocati, in modo che le parti raggiungano in tempi più rapidi l’accordo sulle condizioni. Anche in questi casi, è possibile ottenere l’annullamento degli accordi raggiunti, se inficiati da vizi della volontà. L’accordo di separazione o divorzio, infatti, è equiparabile a qualsiasi altro negozio giuridico e come tale può essere impugnato per vizi del consenso. Esso è un elemento essenziale della procedura consensuale di separazione o divorzio, e deve essere liberamente e validamente manifestato da entrambi i coniugi. Il Tribunale in questi casi effettua un controllo di legittimità dell’intesa e lo attua attraverso l’omologazione dell’accordo o l’emissione della sentenza.
Il decreto di omologazione è un atto di controllo, che non decide su diritti soggettivi: da ciò deriva la possibilità di annullarlo per vizi della volontà. In caso di negoziazione assistita, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente verifica soltanto la regolarità dell’accordo, rilasciando un nulla osta. Da ciò si evince che i coniugi, nella stipula degli accordi di separazione e divorzio, devono rispettare il principio di correttezza e buona fede. (Cfr. Tribunale di Caltanissetta, sentenza del 12.02.2016).
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