giovedì, 25 Aprile 2024
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Il nuovo conto corrente condominiale e il diritto alla privacy

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Con la legge 11.12.2012 n. 220, entrata in vigore il 18.6.2013, il legislatore è intervenuto sul diritto condominiale, ambito del diritto civile che risultava immutato fin dall’entrata in vigore del codice del ‘42. Tra le numerose novità introdotte dalla predetta novella legislativa, il riscritto art. 1129 c.c., rubricato nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore, stabilisce al comma 7, che l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi su uno specifico conto corrente. Di tale conto corrente il condomino, esclusivamente per il tramite dell’amministratore, può prendere visione a proprie spese della rendicontazione periodica. Cosa succede nel caso in cui un amministratore decida di trasmettere una copia della suddetta documentazione, legittimamente richiestagli, cancellando gran parte dei dati contabili unitamente ai nomi di chi ha effettuato o meno i versamenti. Una simile cautela parrebbe, ad una prima analisi, rispettare il diritto alla privacy di ciascuno condomino. Prima della riforma, sia la Cassazione (1011/2010) che l’ABF (con decisioni n. 814/2011 e n. 1282/2013), avevano ritenuto il singolo condomino autonomamente legittimato a richiedere alla banca copia dell’estratto conto, non potendo l’Istituto di credito opporre la posizione di terzietà del condomino stesso. Successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina di cui all’art. 1129 c.c., il Garante della Privacy ha redatto un vademecum rilasciato il 10.10.2013, in cui si da risposta ad alcuni interrogativi posti da Confedilizia. In particolare, il Garante ha precisato che non è legittimo invocare il diritto alla privacy nel caso della rendicontazione periodica che quindi dovrà essere fornita, dall’amministratore al condomino che ne farà richiesta, priva di qualunque oscuramento atteso che in questo caso deve prevalere il principio della trasparenza nella gestione condominiale.

 

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